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               CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
              PREAMBOLO 
              I 
                popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta 
                hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori 
                comuni. 
              Consapevole 
                del suo patrimonio spirituale e morale [1], 
                l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità 
                umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si 
                basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa 
                pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza 
                dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
              L'Unione 
                contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto 
                della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, 
                dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento 
                dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; 
                essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile 
                e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei 
                servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. 
              A 
                tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare 
                la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della 
                società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e 
                tecnologici. 
              La 
                presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei 
                compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, 
                i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali 
                e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal 
                trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla 
                convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
                e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla 
                Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti 
                dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
                e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
              Il 
                godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri 
                nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle 
                generazioni future. 
              Pertanto, 
                l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati 
                qui di seguito. 
              CAPO I 
              DIGNITÀ 
              Articolo 1 
              Dignità umana 
              1. 
                La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e 
                tutelata. 
              Articolo 2 
              Diritto alla vita 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla vita. 
              2. 
                Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato 
                [2]. 
              Articolo 3 
              Diritto all'integrità della persona 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica 
                [3] . 
              2. 
                Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare 
                rispettati: 
              - 
                il consenso libero e informato della persona interessata, secondo 
                le modalità definite dalla legge 
              - 
                il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle 
                aventi come scopo la selezione delle persone 
              - 
                il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto 
                tali una fonte di lucro 
              - 
                il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4] 
                . 
              Articolo 4 
              Proibizione della tortura e delle pene 
                o trattamenti inumani o degradanti 
              Nessuno 
                può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani 
                o degradanti. 
              Articolo 5 
              Proibizione della schiavitù e del lavoro 
                forzato 
              1. 
                Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 
              2. 
                Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio 
                [5]. 
              3. 
                È proibita la tratta degli esseri umani. 
              CAPO II 
              LIBERTÀ 
              Articolo 6 
              Diritto alla libertà e alla sicurezza 
              Ogni 
                individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6]  
              . 
              Articolo 7 
              Rispetto della vita privata e della vita 
                familiare 
              Ogni 
                individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
                familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. 
              Articolo 8 
              Protezione dei dati di carattere personale 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere 
                personale che lo riguardano. 
              2. 
                Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, 
                per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata 
                o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo 
                ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e 
                di ottenerne la rettifica. 
              3. 
                Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità 
                indipendente [7] . 
              Articolo 9 
              Diritto di sposarsi e di costituire una 
                famiglia 
              Il 
                diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 
                garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
              Articolo 10 
              Libertà di pensiero, di coscienza e di 
                religione 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
                e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione 
                o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione 
                o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico 
                o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e 
                l'osservanza dei riti. 
              2. 
                Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le 
                leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
              Articolo 11 
              Libertà di espressione e d'informazione 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto 
                include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 
                informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte 
                delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 
              2. 
                La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 
              Articolo 12 
              Libertà di riunione e di associazione 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e 
                alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in 
                campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto 
                di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di 
                aderirvi per la difesa dei propri interessi. 
              2. 
                I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a 
                esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. 
              Articolo 13 
              Libertà delle arti e delle scienze 
              Le 
                arti e la ricerca scientifica sono libere [8] 
                 
              . 
                La libertà accademica è rispettata. 
              Articolo 14 
              Diritto all'istruzione 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione 
                professionale e continua. 
              2. 
                Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione 
                obbligatoria. 
              3. 
                La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei 
                principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere 
                all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro 
                convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati 
                secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
              Articolo 15 
              Libertà professionale e diritto di lavorare 
              1. 
                Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione 
                liberamente scelta o accettata [9]. 
              2. 
                Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, 
                di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque 
                Stato membro. 
              3. 
                I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel 
                territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro 
                equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. 
              Articolo 16 
              Libertà d'impresa 
              È 
                riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario 
                e alle legislazioni e prassi nazionali. 
              Articolo 17 
              Diritto di proprietà 
              1. 
                Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni 
                che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli 
                in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non 
                per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti 
                dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta 
                indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere 
                regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 
              2. 
                La proprietà intellettuale è protetta. 
              Articolo 18 
              Diritto di asilo 
              Il 
                diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite 
                dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo 
                del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma 
                del trattato che istituisce la Comunità europea [10] . 
              Articolo 19 
              Protezione in caso di allontanamento, 
                di espulsione e di estradizione 
              1. 
                Le espulsioni collettive sono vietate [11] . 
              2. 
                Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno 
                Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla 
                pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani 
                o degradanti. 
              CAPO III 
              UGUAGLIANZA 
              Articolo 20 
              Uguaglianza davanti alla legge 
              Tutte 
                le persone sono uguali davanti alla legge. 
              Articolo 21 
              Non discriminazione 
              1. 
                È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, 
                sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica 
                o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione 
                o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi 
                altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 
                la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 
              2. 
                Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità 
                europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi 
                discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni 
                particolari contenute nei trattati stessi. 
              Articolo 22 
              Diversità culturale, religiosa e linguistica 
              L'Unione 
                rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 
              Articolo 23 
              Parità tra uomini e donne 
              La 
                parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, 
                compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. 
              Il 
                principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione 
                di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso 
                sottorappresentato [12]  
              . 
              Articolo 24 
              Diritti del bambino 
              1. 
                I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie 
                per il loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente 
                la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle 
                questioni che li riguardano in funzione della loro età e della 
                loro maturità. 
              2. 
                In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da 
                autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore 
                del bambino deve essere considerato preminente. 
              3. 
                Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni 
                personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora 
                ciò sia contrario al suo interesse. 
              Articolo 25 
              Diritti degli anziani 
              L'Unione 
                riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una 
                vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale 
                e culturale [14]  
              . 
              Articolo 26 
              Inserimento dei disabili 
              L'Unione 
                riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di 
                misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale 
                e professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15] 
                . 
              CAPO IV 
              SOLIDARIETÀ 
              Articolo 27 
              Diritto dei lavoratori all'informazione 
                e alla consultazione nell'ambito dell'impresa 
              Ai 
                lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai 
                livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo 
                utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario 
                [16] e dalle legislazioni e prassi nazionali. 
              Articolo 28 
              Diritto di negoziazione e di azioni collettive 
              I 
                lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, 
                hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni 
                e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti 
                collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di 
                conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei 
                loro interessi, compreso lo sciopero. 
              Articolo 29 
              Diritto di accesso ai servizi di collocamento 
              Ogni 
                individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento 
                gratuito. 
              Articolo 30 
              Tutela in caso di licenziamento ingiustificato 
              Ogni 
                lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento 
                ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni 
                e prassi nazionali. 
              Articolo 31 
              Condizioni di lavoro giuste ed eque 
              1. 
                Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure 
                e dignitose. 
              2. 
                Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima 
                del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a 
                ferie annuali retribuite. 
              Articolo 32 
              Divieto del lavoro minorile e protezione 
                dei giovani sul luogo di lavoro 
              Il 
                lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro 
                non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, 
                fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe 
                limitate. 
              I 
                giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di 
                lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo 
                sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne 
                la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o 
                sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. 
              Articolo 33 
              Vita familiare e vita professionale 
              1. 
                È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, 
                economico e sociale. 
              2. 
                Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, 
                ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento 
                per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo 
                di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita 
                o l'adozione di un figlio [17]. 
              Articolo 34 
              Sicurezza sociale e assistenza sociale 
              1. 
                L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni 
                di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione 
                in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, 
                la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del 
                posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario 
                e le legislazioni e prassi nazionali. 
              2. 
                Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno 
                dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e 
                ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle 
                legislazioni e prassi nazionali. 
              3. 
                Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione 
                riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza 
                abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro 
                che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità 
                stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 
              Articolo 35 
              Protezione della salute 
              Ogni 
                individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria 
                e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni 
                e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte 
                le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato 
                di protezione della salute umana. 
              Articolo 36 
              Accesso ai servizi d'interesse economico 
                generale 
              Al 
                fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, 
                questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico 
                generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, 
                conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. 
              Articolo 37 
              Tutela dell'ambiente 
              Un 
                livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della 
                sua qualità [18]  
              devono 
                essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente 
                al principio dello sviluppo sostenibile. 
              Articolo 38 
              Protezione dei consumatori 
              Nelle 
                politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione 
                dei consumatori. 
              CAPO V 
              CITTADINANZA 
              Articolo 39 
              Diritto di voto e di eleggibilità alle 
                elezioni del Parlamento europeo 
              1. 
                Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità 
                alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui 
                risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
              2. 
                I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale 
                diretto, libero e segreto. 
              Articolo 40 
              Diritto di voto e di eleggibilità alle 
                elezioni comunali 
              Ogni 
                cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità 
                alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19] 
                 
              , 
                alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
              Articolo 41 
              Diritto ad una buona amministrazione 
              1. 
                Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano 
                siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole 
                dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione [20] . 
              2. 
                Tale diritto comprende in particolare: 
              - 
                il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei 
                suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che 
                gli rechi pregiudizio; 
              - 
                il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, 
                nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del 
                segreto professionale; 
              - 
                l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 
              3. 
                Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità 
                dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio 
                delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni 
                agli ordinamenti degli Stati membri. 
              4. 
                Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in 
                una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella 
                stessa lingua. 
              Articolo 42 
              Diritto d'accesso ai documenti 
              Qualsiasi 
                cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
                risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto 
                di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio 
                e della Commissione. 
              Articolo 43 
              Mediatore 
              Qualsiasi 
                cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
                risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto 
                di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione 
                nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo 
                la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio 
                delle loro funzioni giurisdizionali. 
              Articolo 44 
              Diritto di petizione 
              Qualsiasi 
                cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che 
                risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto 
                di presentare una petizione al Parlamento europeo. 
              Articolo 45 
              Libertà di circolazione e di soggiorno 
              1. 
                Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare 
                liberamente nel territorio degli Stati membri. 
              2. 
                La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, 
                conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, 
                ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio 
                di uno Stato membro. 
              Articolo 46 
              Tutela diplomatica e consolare 
              Ogni 
                cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel 
                quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, 
                della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 
                Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
              CAPO VI 
              GIUSTIZIA 
              Articolo 47 
              Diritto a un ricorso effettivo e a un 
                giudice imparziale 
              Ogni 
                individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto 
                dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo 
                dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel 
                presente articolo. 
              Ogni 
                individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
                pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente 
                e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà 
                di farsi consigliare, difendere e rappresentare. 
              A 
                coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio 
                a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare 
                un accesso effettivo alla giustizia. 
              Articolo 48 
              Presunzione di innocenza e diritti della 
                difesa 
              1. 
                Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza 
                non sia stata legalmente provata. 
              2. 
                Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. 
              Articolo 49 
              Principi della legalità e della proporzionalità 
                dei reati e delle pene 
              1. 
                Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, 
                al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo 
                il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non 
                può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al 
                momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente 
                alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di 
                una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 
              2. 
                Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una 
                persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento 
                in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi 
                generali riconosciuti da tutte le nazioni. 
              3. 
                Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al 
                reato. 
              Articolo 50 
              Diritto di non essere giudicato o punito 
                due volte per lo stesso reato 
              Nessuno 
                può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è 
                già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza 
                penale definitiva conformemente alla legge. 
              CAPO VII 
              DISPOSIZIONI GENERALI 
              Articolo 51 
              Ambito di applicazione 
              1. 
                Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni 
                e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà 
                come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
                diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano 
                i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione 
                secondo le rispettive competenze. 
              2. 
                La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi 
                per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i 
                compiti definiti dai trattati. 
              Articolo 52 
              Portata dei diritti garantiti 
              1. 
                Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà 
                riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla 
                legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e 
                libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono 
                essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano 
                effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione 
                o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 
              2. 
                I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento 
                nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si 
                esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati 
                stessi. 
              3. 
                Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli 
                garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
                dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata 
                degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. 
                La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere 
                una protezione più estesa. 
              Articolo 53 
              Livello di protezione 
              Nessuna 
                disposizione della presente Carta deve essere interpretata come 
                limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
                riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto 
                dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali 
                delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono 
                parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la 
                salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
                e dalle costituzioni degli Stati membri. 
              Articolo 54 
              Divieto dell'abuso di diritto 
              Nessuna 
                disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel 
                senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere 
                un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà 
                riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti 
                e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente 
                Carta. 
             |