CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
PREAMBOLO
I
popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole
del suo patrimonio spirituale e morale [1],
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si
basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa
pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione
contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto
della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale;
essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile
e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei
servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A
tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare
la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici.
La
presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà,
i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali
e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal
trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.
Pertanto,
l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati
qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
1.
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1.
Ogni individuo ha diritto alla vita.
2.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato
[2].
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1.
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica
[3] .
2.
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
-
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo
le modalità definite dalla legge
-
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
-
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto
tali una fonte di lucro
-
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4]
.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene
o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro
forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio
[5].
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni
individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6]
.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita
familiare
Ogni
individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1.
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente [7] .
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico
o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e
l'osservanza dei riti.
2.
Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e
alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.
I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a
esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le
arti e la ricerca scientifica sono libere [8]
.
La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata [9].
2.
Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro,
di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque
Stato membro.
3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È
riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli
in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non
per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere
regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo
del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma
del trattato che istituisce la Comunità europea [10] .
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione
1.
Le espulsioni collettive sono vietate [11] .
2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla
pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani
o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte
le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica
o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione
o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2.
Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La
parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato [12]
.
Articolo 24
Diritti del bambino
1.
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente
la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della
loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore
del bambino deve essere considerato preminente.
3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora
ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale
e culturale [14]
.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale
e professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15]
.
CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione
e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario
[16] e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di
conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei
loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni
individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose.
2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a
ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani sul luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro
non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di
lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo
sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne
la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o
sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale,
ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento
per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo
di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita
o l'adozione di un figlio [17].
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione
in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,
la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del
posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario
e le legislazioni e prassi nazionali.
2.
Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e
ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro
che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni
individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria
e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte
le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato
di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico
generale
Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della
sua qualità [18]
devono
essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente
al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali
Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19]
,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1.
Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione [20] .
2.
Tale diritto comprende in particolare:
-
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che
gli rechi pregiudizio;
-
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del
segreto professionale;
-
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in
una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella
stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo
la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea,
ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale
Ogni
individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
presente articolo.
Ogni
individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente
e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio
a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della
difesa
1.
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2.
Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità
dei reati e delle pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo
il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente
alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di
una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2.
Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3.
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito
due volte per lo stesso reato
Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni
e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano
i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze.
2.
La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi
per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i
compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione
o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati
stessi.
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.
La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere
una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali
delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono
parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere
un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti
e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
|